Un tempo, indipendentemente dall'attività svolta, quasi tutti ottenevano un contratto a tempo indeterminato, che prevedeva ogni tutela e garanzia per il lavoratore. Ora le leggi in vigore prevedono un florilegio di soluzioni differenti, con nomi fantasiosi e significati spesso simili:
Inserimento: Con il contratto d'inserimento è possibile risparmiare sui livelli di retribuzione da attribuire al lavoratore neoassunto; infatti, con tale contratto, l'azienda può assumere il lavoratore a 2 livelli retributivi più bassi rispetto a quello che spetterebbe per le mansioni assegnate. Si può stipulare con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la a durata può raggiungere il massimo di 18 mesi, dopo i quali non c'è nessun obbligo per l'azienda di assumere a tempo indeterminato il lavoratore. (solo qualora l'azienda non mantiene in servizio una certa percentuale di lavoratori con contratto d'inserimento, non può procedere a nuove assunzioni).
Apprendistato: Sono previste tre tipologie di contratti: contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione; contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale; contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione. Per tutti e tre durata minima di due anni e massima di sei. Il compenso può essere di 2 livelli inferiori rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione e il datore di lavoro può chiudere il rapporto di lavoro e non assumere al termine del periodo di apprendistato.
1) Stage/tirocinio 26% 2) Contratto di assunzione a tempo determinato 21% 3) Contratto di inserimento 18% 4) Contratto di assunzione a tempo indeterminato 16% 5) Contratto a progetto 6% 6) Apprendistato 5% 7) Somministrazione di lavoro (ex-interinale) 4% 8) Apprendistato professionalizzante 3% 9) Altro 1%
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