mercoledì 10 giugno 2009

..Le TipoLoGie ConTraTTuaLi..




Un tempo, indipendentemente dall'attività svolta, quasi tutti ottenevano un contratto a tempo indeterminato, che prevedeva ogni tutela e garanzia per il lavoratore. Ora le leggi in vigore prevedono un florilegio di soluzioni differenti, con nomi fantasiosi e significati spesso simili:

Inserimento: Con il contratto d'inserimento è possibile risparmiare sui livelli di retribuzione da attribuire al lavoratore neoassunto; infatti, con tale contratto, l'azienda può assumere il lavoratore a 2 livelli retributivi più bassi rispetto a quello che spetterebbe per le mansioni assegnate. Si può stipulare con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la a durata può raggiungere il massimo di 18 mesi, dopo i quali non c'è nessun obbligo per l'azienda di assumere a tempo indeterminato il lavoratore. (solo qualora l'azienda non mantiene in servizio una certa percentuale di lavoratori con contratto d'inserimento, non può procedere a nuove assunzioni).

Contratto a progetto: la prestazione oggetto del contratto deve essere finalizzata alla realizzazione di una specifica opera o servizio, ed esaurirsi con esso. Purtroppo la legge può contemplare una prestazione che non si esaurisce con la realizzazione di un determinato risultato, ma si ripete nel tempo, purché essa sia in concreto funzionale ad un'attività (e ad un'esigenza) del committente temporalmente definita o definibile (ad esempio, l'esecuzione di un appalto). Il contratto di lavoro a progetto non può essere utilizzato per ottenere dal collaboratore una prestazione a tempo indeterminato.

Apprendistato: Sono previste tre tipologie di contratti: contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione; contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale; contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione. Per tutti e tre durata minima di due anni e massima di sei. Il compenso può essere di 2 livelli inferiori rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione e il datore di lavoro può chiudere il rapporto di lavoro e non assumere al termine del periodo di apprendistato.

Somministrazione di lavoro (ex-interinale): La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. La somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di impresa, ed è diretta, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente strumento per procurarsi forza lavoro. Il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo.


Le forme contrattuali maggiormente utilizzate per i neolaureati
1)
Stage/tirocinio 26% 2) Contratto di assunzione a tempo determinato 21% 3) Contratto di inserimento 18% 4) Contratto di assunzione a tempo indeterminato 16% 5) Contratto a progetto 6% 6) Apprendistato 5% 7) Somministrazione di lavoro (ex-interinale) 4% 8) Apprendistato professionalizzante 3% 9) Altro 1%



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